Dal 1 luglio novità nella normativa sui servizi turistici. Bene l’ampliamento delle tutele, incomprensibili le limitazioni al diritto di recesso e alla definizione del “pacchetto di viaggio”.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto sui pacchetti e i servizi turistici, che entrerà in vigore dal 1 luglio 2018 e non avrà effetto retroattivo. Le principali novità introdotte riguardano in primis l’ampliamento della nozione di pacchetto turistico, che comprende anche i contratti on-line, i pacchetti “su misura” e i c.d. pacchetti “dinamici”.
Il decreto individua come “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi di servizi turistici di trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico ai fini dello stesso viaggio acquistata da un unico professionista nonché i casi in cui i contratti per l’erogazione di tali prestazioni vengano conclusi separatamente con singoli fornitori e siano acquistati presso un unico punto vendita, offerti ad un prezzo forfettario, pubblicizzati sotto denominazione di “pacchetto” (o denominazione analoga) e combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto.
Le novità più rilevanti, che rappresentano un ampliamento delle tutele per i turisti, riguardano:
la possibilità di cessione del contratto di pacchetto turistico ad un altro viaggiatore,
la revisione del prezzo e di altre condizioni del contratto,
l’introduzione del diritto di recesso per gli acquisti fuori dai locali commerciali;
gli obblighi informativi a carico del venditore e dell’organizzatore del viaggio;
i difetti di conformità con relative responsabilità;
maggior tutela dell’utente in caso di insolvenza e fallimento.
Infine rileviamo che nonostante il recepimento della Direttiva Europea rappresenti un indubbio passo in avanti sul fronte dei diritti dei consumatori-turisti, non è comprensibile quali siano le ragioni che hanno portato il legislatore a non ratificare tale direttiva così come disposta dall’Unione Europea.
Ci riferiamo alla riduzione del periodo utile per l’esercizio del diritto di recesso – la direttiva prevede 14 gg lavorativi e non 5 – e alla definizione di pacchetto viaggio come quello che composto almeno dal 25% di servizi diversi da trasporto, alloggio e noleggio – la UE non ha ordinato alcun vincolo - .
Si tratta di due importanti limitazioni che riteniamo assolutamente irragionevoli, poiché modificano negativamente quanto disposto dall’Unione Europea non consentendo così, attraverso una piena armonizzazione della norma, il giusto ampliamento dei diritti dei consumatori italiani.
Verificheremo l’opportunità e la possibilità di ricorrere anche in sede europea per chiedere la piena applicazione di quanto disposto con la direttiva originaria.