LA CORTE DI GIUSTIZIA CHIARISCE IL CONCETTO DI RITARDO AEREO
Con la sentenza C-452/13 del 4 settembre, la Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta opportunamente a chiarire il concetto di ritardo nel trasporto aereo a tutela del passeggero. Essa infatti considera che la nozione di «orario di arrivo effettivo» non può essere definita contrattualmente, ma dev’essere interpretata in modo autonomo e uniforme nell’Unione.
A tal fine, essa rileva che, durante il volo, i passeggeri sono confinati in uno spazio chiuso, dove sono soggetti alle istruzioni e al controllo del vettore aereo e dove, per motivi tecnici e di sicurezza, le loro possibilità di comunicazione con il mondo esterno sono considerevolmente limitate. In simili condizioni, i passeggeri non possono pertanto occuparsi in modo continuato dei loro affari personali, familiari, sociali o professionali: insomma, il tempo perso nel ritardo non è in alcun modo compensato dalla possibilità di utilizzarlo con le proprie occupazioni.
Ne consegue, secondo il giudice comunitario, che la nozione di «orario di
arrivo effettivo» dev’essere intesa come corrispondente al momento in cui ha termine una siffatta situazione di costrizione.
Ebbene, la situazione dei passeggeri di un volo non cambia sostanzialmente
né quando le ruote dell’aereo toccano la pista di atterraggio, né quando l’aereo raggiunge la posizione di parcheggio, dato che essi continuano ad essere soggetti, nello spazio chiuso in cui si trovano, a diverse limitazioni.
È solo nel momento in cui i passeggeri sono autorizzati a lasciare il velivolo e in cui è dato a tale scopo l’ordine di aprire i portelloni dell’aereo che essi cessano di subire tali costrizioni e possono in linea di massima riprendere le loro attività abituali. La Corte conclude perciò dichiarando che l’«orario di arrivo» utilizzato per determinare l’entità del ritardo subito dai passeggeri di un volo (utile al fine di far scattare il diritto alla compensazione pecuniaria, corrisponde soltanto al momento in cui si apre almeno un portellone dell’aereo, posto che, esclusivamente da quel momento, i passeggeri sono autorizzati a lasciare il velivolo.