REGOLAMENTO COMUNITARIO IN MATERIA DI TRASPORTO SU AUTOBUS
E’ recentemente entrato in vigore nel nostro Paese il Reg. CE 181/2011, che disciplina le norme applicabili in materia di trasporto con autobus, tram, pullman ecc... Viene applicato ai passeggeri che viaggiano con servizi regolari (prestanti trasporto con frequenza e itinerario determinati e aventi fermate prestabilite), in cui il punto di imbarco o sbarco si trova nel territorio di uno Stato membro e la distanza del servizio è pari o superiore a 250 km. Si applica, altresì, ai passeggeri fruitori di servizi occasionali (tutti quelli che non rientrano nella definizione di servizi regolari e che riguardano il trasporto di gruppi di passeggeri costituiti su iniziativa del cliente o del vettore stesso) se il punto iniziale d’imbarco o quello finale di sbarco del passeggero sono situati nel territorio di unno Stato membro.
In caso di cancellazione, ritardo alla partenza superiore a 120 minuti e overbooking, il passeggero ha la possibilità di scegliere fra: a) la continuazione (ripresa della viaggio con un altro veicolo) o il reinstradamento (trasporto verso un punto idoneo di attesa e/o una stazione da cui il viaggio possa proseguire) verso il punto di destinazione, in condizioni in condizioni simili, senza costi aggiuntivi, non appena possibile; b) il rimborso del prezzo del biglietto, entro 14 giorni, per le tratte non effettuate e per quelle non effettuate qualora il viaggio non serva più allo scopo originario del passeggero e, ove opportuno, il ritorno verso il punto di partenza, non appena possibile.
Se il vettore non può offrire al passeggero la prima opzione, il passeggero ha diritto di ricevere, oltre al rimborso del biglietto inutilizzato, una somma pari al 50% del prezzo del biglietto.
L’assistenza è prevista per i viaggi la cui durata supera le tre ore in caso di cancellazione o ritardo alla partenza da una stazione, superiore a novanta minuti e consiste nell’erogazione gratuita di: a) spuntini, pasti e bevande in quantità commisurabile all’attesa; b) sistemazione in alloggio e relativo trasporto da e verso di esso. Il costo complessivo dell’alloggio (escluso i relativo trasporto) per passeggero è limitato a 80,00 € a notte e per un massimo di due notti. Il vettore deve prestare particolare attenzione alle persone con disabilità e mobilità ridotta, nonché ai loro accompagnatori, ai quali, peraltro, non possono essere negati la prenotazione o l’imbarco se non per motivi relativi a misure di sicurezza previste da normative comunitarie.
Per quanto riguarda i bagagli, nel caso in cui si verifichi la perdita o il danneggiamento causati da un incidente che derivi dall’utilizzo dell’autobus, è previsto un risarcimento calcolato secondo la legislazione nazionale applicabile, che non può essere inferiore a 1200,00 € per bagaglio.
I reclami devono essere inviati entro tre mesi dalla data in cui è stato erogato o sarebbe dovuto essere prestato il trasporto regolare. Entro un mese dal ricevimento il vettore deve notificare al passeggero l’accoglimento, il respingimento del reclamo o se è ancora in fase di valutazione. In generale, tuttavia, una risposta definitiva deve essere fornita entro tre mesi.
Per ulteriori informazioni potete contattare lo Sportello SOS Turista.