Responsabili anche le società venditrici di coupon
Il Giudice di Pace di Taranto ha emesso una delle prime sentenze relative all’utilizzo dei coupon per i viaggi, l’uso dei quali sta diventando sempre più frequente. In pratica, è stata qualificata come vessatoria la clausola inserita nelle condizioni generali di vendita per cui, in caso di reclamo sulla fruizione dell’offerta acquistata, vi è l’obbligo del consumatore di rivolgersi esclusivamente al commerciante, dal momento che il venditore del coupon svolge solo la funzione di fornire il voucher. La vessatorietà si basa sulla violazione dell’art. 33, comma 2, lettera b) del d. lgs. 206/2005 (il Codice del consumo) poiché essa volta ad escludere (o limitare) le azioni ovvero i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento (totale o parziale che sia) o di adempimento inesatto da parte del professionista. Pronuncia analoga quella del Giudice di Pace di Napoli che, per un caso di indisponibilità di un albergo a concedere una prenotazione a potenziali clienti in possesso di due coupon, ha condannato la società venditrice dei buoni, che avrebbe dovuto controllare la fondatezza delle informazioni menzionate nella brochure della struttura ricettiva prima di consigliare tali pacchetti ai consumatori, al rimborso di entrambi i coupon come risarcimento dei danni patrimoniali nonché ad un indennizzo a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali. Per ulteriori informazioni potete contattare lo Sportello SOS Turista. Elena Foroni Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento 2013 della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico