TRASPORTO SU AUTOBUS: SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO
Il Decreto legislativo 04/11/2014 n. 169 ha introdotto la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento UE 181/2011 ed è stato emanato soprattutto allo scopo di dare attuazione agli articoli 28 e 31 in esso contenuti, ossia l'istituzione dell'Organismo preposto alla vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e la definizione di regime sanzionatorio in seguito ad eventuali violazioni delle norme. Fra altre cose, viene, quindi, stabilito che la società di trasporto dovrà pagare una sanzione da 2000,00 € a 40000,00 € qualora non dia un'assistenza proporzionata e ragionevole rispetto alle esigenze pratiche e immediate dei passeggeri in caso di incidente; inoltre l'azienda potrà essere soggetta a una sanzione pecuniaria compresa fra 2500,00 € a 25000,00 € nel caso in cui non abbia predisposto un sistema per il trattamento dei reclami mentre, ove non comunichi al passeggero se il reclamo è stato accolto, respinto o ancora in corso d'esame, l'ammenda potrà variare da 300,00 a 1500,u00 €. E' punita, inoltre, l'omissione del vettore o dell'ente di gestione delle stazioni, nell'ambito delle loro competenze, dell'obbligo di fornire informazioni sul viaggio, secondo quanto previsto dall'art. 24 del Reg. CE in questione, con una sanzione che può oscillare tra 150,00 e 900,00 €, nonché da 300,00 a 1500,00 € se viene violato l'obbligo di informazione sui diritti dei passeggeri.
Per ulteriori informazioni, lo Sportello SOS Turista è a disposizione.